| Nel corso del 2011 l'Agenzia prosegue l'attività, già avviata nel 2007, di individuazione dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto, a seguito dell'approvazione dell'art. 19, commi 7-13 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010. |
Come meglio specificato nella sezione dedicata del sito dell'Agenzia del Territorio, sono state condotte specifiche campagne informative al fine di incentivare i proprietari degli immobili che non risultano dichiarati al Catasto (denominati anche “immobili fantasma”) a provvedere spontaneamente alla regolarizzazione degli stessi entro il 30 aprile 2011.
Ciò consente l'aggiornamento della banca dati catastale, la regolarizzazione dei suddetti immobili ai fini fiscali e la disponibilità di dati aggiornati in caso di successiva vendita. In tal modo, infatti, il cittadino evita gli oneri e le sanzioni previsti dalla legge nell’ipotesi in cui l’Agenzia del Territorio dovesse intervenire in sua sostituzione.
Con i servizi SigmaTer, i Comuni hanno la possibilità di conoscere quali sono gli immobili del proprio Comune che sono stati oggetto di accatastamento, per poi valutare la loro effettiva imponibilità ai fini ICI.
Nel complesso scenario legislativo attuale, è difatti importante che i Comuni abbiano la possibilità di distinguere tra l'accatastamento intervenuto a fronte dell'attività d'ufficio svolta dall'Agenzia del Territorio e l'accatastamento derivato da un'attività del Comune ovvero dall'iscrizione volontaria a catasto di un immobile (a seguito di fine lavori per nuova costruzione o ristrutturazione fabbricato ex rurale non censito in precedenza).
Si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

Ultimo aggiornamento ( 28 marzo 2011 )